Gazzetta Ufficiale
N. 120 del 25 Maggio 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 Maggio 2007 Norme sull'afflusso dei veicoli nelle
isole Eolie.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre
93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla
circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano
comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare
n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate
le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato
che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso
e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera
della giunta comunale di Lipari (Messina) del 7 marzo 2007,
n. 30; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo
di Messina n. 9025/07/13.12/GAB del 15 marzo 2007, pervenuta
in data 11 aprile 2007; Visto il parere favorevole espresso
dalla regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento
trasporti e comunicazioni n. 144 del 26 marzo 2007, pervenuta
in data 16 aprile 2007; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile
adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione
stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle
isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti
a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune
stesso, secondo il seguente calendario: dal 1°
giugno 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per le isole di Panarea
e Stromboli; dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre
2007 divieto per l'isola di Alicudi; dal 1° luglio
2007 al 30 settembre 2007 divieto per le isole di Lipari,
Vulcano e Filicudi.
Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti
deroghe: A) Alicudi - Stromboli - Panarea: 1) ai veicoli
adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi
commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli
dell'area portuale per lo scarico delle merci; 2) per le
sole isole di Panarea Stromboli, ai motocicli e ciclomotori
elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che
pur essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per
l'anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli
per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni
e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso
dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 4)
ai veicoli delle forze dell'ordine; B) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti
ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro
urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per
l'anno 2006, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo
familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa
cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 3) agli autoveicoli,
ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino
di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette)
giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa
privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno
del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari
di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita'
di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo
visibile, all'interno del veicolo; 4) ai caravan e autocaravan
al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni
per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi
pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per
tutto il periodo del soggiorno; 5) agli autoveicoli del
servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti
e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra'
concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e
carri funebri; 7) agli autobus turistici che, relativamente
alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente
attenersi alle ordinanze locali; C) Filicudi: 1) ai veicoli
adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi
commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati
per lo scarico delle merci; 2) agli autoveicoli del servizio
televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra'
concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino
di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni
in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata
che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio
privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione
dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del
veicolo.
Art. 3. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli
che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera.
Art. 4. Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate,
urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe
al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal
comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro
della giustizia in data 29 dicembre 2006, come