Gazzetta Ufficiale N. 119
del 22 Maggio 2008
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO21 Aprile 2008 e successivi, rinnovato alla pari anno per anno.
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente
limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole
isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare
nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 30
gennaio 2008, n. 4;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n.
9025/07/13.12/GAB, dell'8 marzo 2008;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato
con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 151, del 17
marzo 2008, pervenuta in data 11 aprile 2008;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile, adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
- dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
- dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per l'isola di
Alicudi;
- dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008 divieto per le isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2.
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
- a) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli
dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori
elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo
residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2007,
limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta,
secondo le necessita';
4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
- b) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari
di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non
essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte
di nettezza urbana per l'anno 2007, limitatamente ad un solo veicolo
per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa
cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette)
giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove
tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di
Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino
di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti,
o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per
tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione,
dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;
- c) Filicudi :
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati
per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere
in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura
alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3.
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art.
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4.
Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili
necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di
cui al presente decreto.
Art. 5. Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485
cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del
Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati
ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6.
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua
e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con
il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 21 aprile 2008
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 290 .
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